La figura del CSE (Coordinatore per la Sicurezza durante l’Esecuzione dei Lavori) è fondamentale per garantire la sicurezza nell’ambito dei cantieri temporanei e mobili. Il CSE è un professionista incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, il cui compito è di monitorare e coordinare la corretta applicazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal PSC (Piano di Coordinamento per la Sicurezza) durante l’esecuzione dei lavori, nonché di verificare che siano rispettati tutti i requisiti di sicurezza previsti dalla legge e dalle normative vigenti.

Nell’articolo odierno di Macla Consulting parleremo nel dettaglio di questa figura e di cosa si occupa.

Quali sono i compiti del CSE

La figura del CSE torva la su definizione nel art. 89 del TITOLO IV del Dlgs. 81/08.

I compiti del CSE sono definiti dall’art. 92 del Dlgs. 81/08. Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori si occupa di:

  1. verificare, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;
  2. verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza, a compendio di dettaglio del PSC, assicurandone la coerenza con quest’ultimo, ove previsto; adegua il piano di sicurezza e di coordinamento e il fascicolo, in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere; verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi POS (Piani Operativi di Sicurezza);
  3. organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
  4. verificare l’attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;
  5. segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, inosservanze alle disposizioni del Dlgs 81/08 e alle prescrizioni del PSC, proponendo la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto.
  6. sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate

Quando è necessaria la figura del CSE sicurezza

Il CSE deve essere nominato dal committente in situazioni di cantieristica in cui si trovano ad operate più imprese, anche non contemporaneamente.

In grande sintesi, il CSE deve curare la corretta attuazione del PSC eseguendo le attività a ciò connesse e, a differenza del suo collega CSP(Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione), a meno che CSP e CSE siano la stessa persona, può essere designato, sempre mantenendo congrue tempistiche per l’espletamento delle attività preliminari, anche a ridosso dell’inizio dei lavori.

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