La sorveglianza sanitaria obbligatoria è un insieme di attività finalizzate a tutelare la salute dei lavoratori.

Il D.Lgs 81/08 stabilisce (art. 41) che la sorveglianza sanitaria sia effettuata nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle Direttive Europee e dalle indicazioni della Commissione Consuntiva e qualora il Medico Competente, su richiesta del lavoratore, ritenga la richiesta stessa giustificata in quanto correlata ai rischi lavorativi (art. 6).

Nell’articolo odierno di Macla Consulting approfondire l’argomento, fornendo alcune utili informazioni.

In cosa consiste la sorveglianza sanitaria obbligatoria

La sorveglianza sanitaria è esercitata dal Medico Competente nominato dal datore di lavoro (obbligo ai sensi dell’art. 18).

L’obiettivo della sorveglianza sanitaria è quello di monitorare la salute  dei lavoratori per prevenire l’insorgere di malattie e il verificarsi di infortuni correlati all’attività lavorativa. La sorveglianza sanitaria obbligatoria consiste in una serie di controlli medici che devono essere effettuati con cadenza periodica, in base alla mansione svolta dal lavoratore e ai fattori di rischio presenti nell’ambiente di lavoro.

La sorveglianza sanitaria prevede diverse tipologie di visita medica, che possono comprendere gli esami clinici, biologici e le indagini diagnostiche ritenute necessarie dal Medico Competente:

  1. Visita preventiva, per valutare l’idoneità alla mansione specifica (da non confondere con la visita medica in fase “preassuntiva”, esplicitamente vietata dal D.Lgs)
  2. Visita periodica, per controllare “in itinere” lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. Fissata di norma in una volta all’anno, la periodicità degli accertamenti può essere variata (in più o in meno) dal Medico Competente e dall’organo di vigilanza con provvedimento motivato.
  3. Visita su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o a potenziali peggioramenti delle condizioni di salute del lavoratore
  4. Visita per rientro da infortunio o malattia
  5. Visita per cambio di mansione, al fine di verificare l’idoneità alla nuova specifica mansione
  6. Visita per cessazione del rapporto di lavoro, nei casi previsti dalla normativa vigente

La figura del medico competente

Il medico competente, che effettua la sorveglianza sanitaria in azienda, ha anche i seguenti compiti principali (art. 25):

  1. Collaborare con il datore di lavoro e con il Servizio di Prevenzione e Protezione alla valutazione dei rischi, alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori
  2. Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria (art. 41) attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici; in particolare effettua:
  3. Accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica
  4. Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica, anche su eventuale richiesta dei lavoratori medesimi
  5. Istituire, aggiornare e custodire una cartella sanitaria di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
  6. Alla cessazione dell’incarico, consegnare al datore di lavoro, secondo le disposizioni vigenti, la documentazione sanitaria in proprio possesso
  7. Alla cessazione del rapporto di lavoro, consegnare al lavoratore la documentazione sanitaria in proprio possesso ed invia all’ISPESL le relative cartelle sanitarie e di rischio, esclusivamente per via telematica nei casi previsti
  8. Effettuare visite periodiche degli ambienti di lavoro, almeno una volta all’anno
  9. Partecipare alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori
  10. Comunicare per iscritto in occasione della “riunione periodica” (art. 35 del D.Lgs) i risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria
  11. Collaborare alla organizzazione del Servizio di Primo Soccorso
  12. Collaborare all’attività di formazione e informazione dei lavoratori; fornire informazioni sul significato della sorveglianza sanitaria, informando ogni lavoratore dei risultati della sorveglianza sanitaria (rilasciando, a richiesta copia della documentazione sanitaria).

In sintesi: il medico competente tiene una cartella sanitaria per ogni lavoratore e li informa sugli accertamenti sanitari svolti;

la cadenza delle visite periodiche può variare in ragione del fattore di rischio cui il lavoratore è esposto; è tenuto, su richiesta del lavoratore, a rilasciargli copia della documentazione sanitaria.

La nomina del Medico Competente

Il medico competente può essere (art. 39) un dipendente dell’azienda, un libero professionista, ovvero un dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata con la quale il titolare dell’azienda si convenziona.

Deve comunque essere in possesso di uno dei seguenti titoli (art. 38):

Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica
Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale (a determinate condizioni, stabilite dal comma 2 dell’art. 38)
Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro
• Autorizzazione di cui all’art. 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277 (laureati in medicina e chirurgia con almeno 4 anni di attività come medico del lavoro, secondo determinate condizioni).

Il medico competente è tenuto ad aggiornarsi e viene iscritto nell’elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della Salute.

Il datore di lavoro è tenuto ad assicurare al medico le condizioni necessarie per svolgere i suoi compiti in autonomia.

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