Il Decreto 81/08, noto anche come Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro, ha introdotto importanti innovazioni in materia di prevenzione degli infortuni e tutela della salute dei lavoratori. Tra queste, è stata riconosciuta la figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

Nell’articolo odierno di Macla Consulting vedremo nel dettaglio questa figura, le sue mansioni e la sua importanza all’interno di un contesto aziendale.

La figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il RLS è una figura eletta dai lavoratori per essere rappresentati in azienda in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro. Parte integrante del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale, l’RLS ha diritto e obbligo di svolgere le seguenti attività (art.50 Dlgs. 81/08)

  1. accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni;
  2. è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva;
  3. è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente;
  4. è consultato in merito all’organizzazione della formazione di cui all’articolo 37;
  5. riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed alle miscele pericolose85, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali;
  6. riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
  7. riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37;
  8. promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
  9. formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
  10. partecipa alla riunione periodica di cui all’articolo 35;
  11. fa proposte in merito alla attività di prevenzione;
  12. avverte il responsabile della azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività;
  13. può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro.

Il Decreto 81/08 (Art. 48) inoltre, prevede anche l’obbligo per il datore di lavoro di fornire ai RLS una formazione adeguata sulla sicurezza e la salute sul lavoro.

Importante poi ricordare che, l’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione (RSPPASPP)

Macla Consulting, punto di riferimento nel settore della consulenza e della gestione dei processi aziendali legati a salute, sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro, potrà aiutare la tua azienda a trovare un’ottimale funzionalità operativa ed a formare adeguatamente le tue figure.

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