In Italia il datore di lavoro e il preposto sono due figure distinte e separate per quanto riguarda la sicurezza sul lavoro. In questo articolo di Macla Consulting, spiegheremo la differenza tra queste due figure e se, in alcuni casi, possono coincidere.
Le figure di datore di lavoro e preposto alla sicurezza
Il datore di lavoro è la persona fisica o giuridica che ha l’obbligo di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’ambiente di lavoro. Ha responsabilità dirette e generali per la sicurezza sul lavoro e deve adottare tutte le misure necessarie per prevenire infortuni e malattie professionali.
Il preposto, invece, è una figura specifica che il datore di lavoro può designare all’interno dell’azienda per sovrintendere all’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Il preposto è incaricato dal datore di lavoro, a vigilare sul rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e può avere responsabilità limitate all’interno dell’organizzazione aziendale.
In breve, il datore di lavoro ha responsabilità generali e dirette per la sicurezza sul lavoro, mentre il preposto ha un ruolo più specifico e può essere designato dal datore di lavoro per aiutare nell’applicazione delle normative di sicurezza.
Cosa dice il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro
Come sempre ci viene in aiuto il Testo Unico per la Sicurezza sul Lavoro (D.lgs 81/08), che nell’Articolo 2 definisce le figure pertinenti la sicurezza sul lavoro, tra cui il “datore di lavoro“, identificato come la persona fisica o giuridica che ha l’obbligo di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, e il “preposto“, che è definito come la persona designata dal datore di lavoro per sovrintendere all’applicazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro.
Per queste figure sono indicate nell’ Articolo 18, le responsabilità del datore di lavoro, tra cui l’obbligo di adottare misure per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori, fornendo le risorse necessarie e istruzioni appropriate e, nell’Articolo 19, quelle specifiche del preposto, tra cui vigilare sull’applicazione delle norme sulla sicurezza e informare il datore di lavoro di eventuali situazioni di rischio.
L’articolo 2 del D.LGS 81/08
Articolo 2 – Definizioni
b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165(N), per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo;
e) «preposto»: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Gli articoli 18 e 19 del D.LGS 81/08
b-bis) individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza di cui all’articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;41
Articolo 19 – Obblighi del preposto
1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenire per modificare il comportamento non conforme fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza della inosservanza, interrompere l’attività del lavoratore e informare i superiori diretti
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
f-bis) in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate.