Il nuovo accordo stato-regioni del 17 aprile 2025 rappresenta una tappa cruciale nel percorso di aggiornamento della formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Le modifiche introdotte impongono alle aziende italiane una revisione puntuale dei propri percorsi formativi, delle scadenze e dei contenuti, con l’obiettivo di garantire una maggiore uniformità, qualità e coerenza nella formazione su tutto il territorio nazionale.
Per le imprese, questo cambiamento non è solo un obbligo normativo, ma anche una grande opportunità per migliorare le competenze interne e rafforzare la cultura della sicurezza.
I principali cambiamenti introdotti dal nuovo accordo stato-regioni 2025
L’accordo stato-regioni 2025 interviene in modo significativo sui percorsi formativi obbligatori previsti dal D.Lgs. 81/08, introducendo novità importanti sotto diversi profili. In primo luogo, vengono ridefiniti i contenuti minimi e le durate dei corsi, in modo da rendere la formazione più mirata ed efficace rispetto ai rischi specifici presenti nei diversi settori lavorativi.
In secondo luogo, si rafforza il ruolo della verifica dell’apprendimento, elemento chiave per accertare che la formazione ricevuta non sia solo formale ma realmente utile e applicabile. Anche l’aggiornamento periodico diventa obbligatorio per tutte le figure aziendali, con cadenze e contenuti ben definiti.
Il nuovo accordo disciplina inoltre le modalità di erogazione della formazione, che potrà avvenire in presenza, in videoconferenza sincrona o, per alcuni corsi selezionati, anche in modalità e-learning, a patto che siano garantite efficacia e tracciabilità.
Le figure aziendali coinvolte e i nuovi requisiti formativi
Il nuovo assetto formativo riguarda tutte le figure chiave della sicurezza in azienda. Per i lavoratori, il monte ore varia da 8 a 16 in base al livello di rischio dell’attività, con aggiornamento quinquennale. I preposti, vista la delicatezza del loro ruolo di vigilanza, dovranno frequentare un corso di 12 ore, aggiornato ogni 2 anni.
Anche dirigenti e datori di lavoro dovranno sostenere percorsi di 12-16 ore, più moduli aggiuntivi per chi opera nei cantieri, con aggiornamento ogni 5 anni. Per chi assume il ruolo di Datore di Lavoro con funzioni di RSPP, le ore di formazione diventano maggiori e più settoriali, così come per i tecnici RSPP e ASPP, i cui percorsi formativi restano articolati in moduli A, B e C.
Grande attenzione è posta anche alla formazione degli operatori che utilizzano attrezzature specifiche, come PLE, carrelli elevatori, escavatori, pompe per calcestruzzo, trattori e gru. In questi casi, oltre alla teoria, sono previste prove pratiche obbligatorie e aggiornamenti ogni 5 anni.
Infine, non manca un riferimento ai lavoratori che operano in ambienti confinati, per i quali la normativa prevede 12 ore di formazione iniziale, di cui 8 dedicate alla pratica.
Obblighi organizzativi per le imprese
Per le aziende, il nuovo accordo richiede una revisione completa della propria gestione della formazione. I datori di lavoro devono innanzitutto verificare la formazione già effettuata dai dipendenti, pianificare gli aggiornamenti secondo le nuove durate e contenuti e documentare ogni attività formativa.
Tutta la documentazione relativa alla formazione – attestati, registri, verbali – dovrà essere conservata per almeno 10 anni, in modo da essere disponibile per eventuali controlli ispettivi. È raccomandata, ove previsto, la collaborazione con organismi paritetici, per assicurare il corretto inquadramento dei corsi.
Un altro elemento fondamentale è il monitoraggio dell’efficacia della formazione sul campo, che diventa un criterio valutativo essenziale per dimostrare che i contenuti appresi vengono realmente applicati nell’operatività quotidiana.
Scadenze e tempi di adeguamento al nuovo accordo stato-regioni 2025
Il nuovo accordo prevede una serie di scadenze precise da rispettare. Le aziende avranno 12 mesi di tempo per completare i corsi avviati secondo le vecchie regole. I datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) dovranno invece aggiornarsi entro 24 mesi. Tutti gli aggiornamenti previsti per le diverse figure dovranno essere effettuati entro i termini stabiliti, pena la perdita di validità della formazione precedente.