Nel contesto della sicurezza sul lavoro, la formazione non si esaurisce con la partecipazione al corso. Ogni attività formativa deve essere tracciata, documentata e archiviata, nel rispetto della normativa vigente e in modo da dimostrare – in caso di controlli o incidenti – che l’azienda ha adempiuto correttamente ai propri obblighi.

Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, questo principio viene rafforzato: l’azienda non solo deve garantire l’erogazione della formazione, ma anche conservarne la documentazione completa per un periodo minimo stabilito.

Vediamo nel dettaglio quali documenti vanno conservati, per quanto tempo e con quali modalità, per evitare sanzioni e garantire la piena conformità.

Il problema della documentazione incompleta o disorganizzata

Una delle carenze più frequenti riscontrate dagli organi di vigilanza durante i controlli è la mancanza di documentazione formativa idonea. Attestati non reperibili, registri incompleti, firme mancanti o assenza di verifica dell’apprendimento sono elementi che possono inficiare la validità della formazione svolta.

In caso di infortunio o ispezione, l’assenza della documentazione adeguata può portare a:

  • sanzioni amministrative per mancata formazione;
  • responsabilità civili o penali per inadempimento degli obblighi di prevenzione;
  • difficoltà nel dimostrare la diligenza aziendale nei rapporti con clienti, enti e assicurazioni.

I nuovi obblighi dell’accordo Stato-Regioni

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 non modifica solo i contenuti dei corsi e le modalità di erogazione, ma definisce anche regole più stringenti sulla tracciabilità e conservazione dei documenti formativi.

Ogni percorso formativo – obbligatorio o aggiornamento – deve essere accompagnato da una documentazione completa e verificabile, che includa non solo l’attestato finale, ma anche una serie di elementi che dimostrino l’effettiva partecipazione e l’acquisizione delle competenze.

Cosa conservare e per quanto tempo

Per ogni attività formativa svolta, l’azienda deve conservare:

  • Registro presenze, firmato da partecipanti e formatore, con date e orari precisi;
  • Programma del corso, con indicazione dei contenuti trattati;
  • Materiale didattico utilizzato, slide, dispense, schede tecniche (anche in formato digitale);
  • Verifica dell’apprendimento, obbligatoria per tutti i corsi a partire dal 2025;
  • Attestato di partecipazione, firmato, completo di data, durata, modalità e riferimenti normativi;
  • Verbale della prova pratica (quando prevista, es. per attrezzature o DPI di III categoria);
  • Scheda anagrafica del corsista, con ruolo, mansione, rischi specifici.

La normativa prevede che tutta la documentazione formativa venga conservata per almeno 10 anni. Questo vale sia per i corsi in aula che per quelli in videoconferenza o e-learning, e include anche gli aggiornamenti periodici.

In caso di incidente con conseguenze gravi, è fortemente consigliato conservare la documentazione per un periodo ancora più lungo, anche ai fini assicurativi e legali.

Il supporto di Macla Consulting

Macla Consulting affianca le imprese non solo nell’erogazione dei corsi, ma anche nella gestione completa della documentazione formativa, garantendo:

  • Archiviazione ordinata e sicura di tutti i documenti obbligatori
  • Invio periodico di report formativi e scadenze
  • Supporto durante controlli da parte di ATS, INL, o altri enti
  • Accesso facilitato ai registri e agli attestati per ogni dipendente
  • Soluzioni digitali integrate per la gestione del piano formativo aziendale

Il nostro obiettivo è offrire un unico referente per tutti gli aspetti legati alla sicurezza e alla formazione, semplificando il lavoro delle imprese e garantendo piena conformità normativa.

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