Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è il pilastro su cui si fonda l’intero sistema di prevenzione e sicurezza aziendale. È lo strumento con cui il datore di lavoro identifica i pericoli, valuta i rischi e stabilisce le misure da adottare per proteggere i lavoratori.

Tuttavia, esiste un legame fondamentale tra DVR e formazione: il DVR non può essere considerato efficace se i lavoratori non sono formati in modo aggiornato e coerente rispetto ai rischi descritti. Con l’introduzione del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, questa connessione diventa ancora più stringente.

DVR formalmente corretto, ma inefficace nella pratica

È frequente trovare DVR redatti con cura sul piano documentale, ma che non si traducono in un’azione formativa concreta ed efficace. Succede, ad esempio, quando:

  • i corsi sono scaduti e non aggiornati da oltre 5 anni;
  • i lavoratori sono formati su rischi generici e non su quelli specifici della mansione;
  • le nuove assunzioni non ricevono la formazione obbligatoria prima di iniziare l’attività;
  • il piano formativo non è coerente con quanto dichiarato nel DVR.

In tutti questi casi, il DVR perde di valore pratico e legale, perché non è supportato da un’azione formativa reale, documentata e aggiornata.

Formazione non aggiornata: sanzioni e responsabilità per il datore di lavoro

Un DVR può essere ritenuto inefficace o addirittura nullo se non è integrato da:

  • un piano formativo coerente con i rischi valutati;
  • la formazione iniziale e di aggiornamento svolta secondo i tempi previsti dalla legge;
  • la tracciabilità degli attestati, delle presenze, delle prove pratiche e delle verifiche dell’apprendimento.

In caso di ispezione, infortunio o contenzioso, la mancata formazione aggiornata può portare a:

  • sanzioni amministrative e penali per il datore di lavoro;
  • inadempimento contrattuale nei confronti dei clienti e committenti;
  • invalidazione della copertura assicurativa e aumento del rischio reputazionale.

Il nuovo Accordo 2025: DVR e formazione vanno integrati

Con l’Accordo Stato-Regioni 2025, la normativa rafforza il concetto che la formazione deve derivare direttamente dalla valutazione dei rischi. I contenuti, la durata e le modalità della formazione devono essere proporzionati ai pericoli descritti nel DVR.

Per essere efficace, un DVR deve essere “attivo”, ovvero supportato da azioni coerenti:

  • se si dichiara un rischio chimico → deve esserci formazione specifica documentata;
  • se si indica un’attività in quota → devono risultare corsi su PLE, DPI III categoria e cadute dall’alto;
  • se si descrive stress lavoro-correlato → devono esistere percorsi formativi sul rischio psicosociale.

La formazione come misura di prevenzione concreta

La formazione non è un semplice obbligo formale: è una misura di prevenzione a tutti gli effetti. Come il DVR prevede estintori o DPI, così deve prevedere anche un piano formativo adeguato, aggiornato e calendarizzato.

Una formazione efficace consente:

  • ai lavoratori di agire in sicurezza e riconoscere le situazioni di rischio;
  • ai preposti di vigilare correttamente;
  • al datore di lavoro di dimostrare la diligenza organizzativa;
  • all’azienda di tutelarsi in caso di controlli o incidenti.

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