Negli ultimi anni, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha subito una profonda evoluzione grazie all’introduzione di strumenti digitali e modalità a distanza, come la videoconferenza.
Tuttavia, la possibilità di svolgere corsi online non è illimitata né priva di vincoli. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il legislatore ha definito con maggiore chiarezza quando la videoconferenza può essere utilizzata e quali requisiti deve rispettare per essere considerata valida e conforme alla normativa.
Vediamo cosa prevede il nuovo accordo e come le aziende possono sfruttare correttamente questo strumento, senza rischiare sanzioni o l’invalidazione degli attestati.
La confusione tra formazione a distanza, e-learning e corsi in aula
Uno degli errori più frequenti riguarda la confusione tra formazione in videoconferenza e formazione in e-learning. Molte aziende, nella convinzione di semplificare i processi, si affidano a soluzioni digitali senza distinguere tra le modalità consentite e quelle che richiedono presenza fisica o interazione diretta.
Il rischio è quello di:
- utilizzare piattaforme non conformi;
- non rispettare i requisiti tecnici minimi richiesti dalla legge;
- erogare corsi che non saranno riconosciuti validi in caso di controlli, audit o contenziosi;
- compromettere la validità della formazione documentata nel DVR.
La normativa 2025: videoconferenza ammessa, ma con regole precise
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 riconosce ufficialmente la videoconferenza sincrona come modalità valida per erogare molte tipologie di formazione, ma non tutte.
Le condizioni per la validità sono:
- Modalità sincrona: il corso deve avvenire in tempo reale, con interazione diretta tra formatore e partecipanti. Sono escluse le registrazioni o i video preconfezionati (che rientrano nella formazione e-learning con altri vincoli).
- Tracciabilità e controllo delle presenze: il sistema deve consentire la verifica della presenza attiva del partecipante per l’intera durata del corso.
- Verifica dell’apprendimento: deve essere prevista una prova finale, anche a distanza, documentata e conservabile.
- Registrazione del registro presenze: anche in videoconferenza è obbligatorio conservare un registro firmato digitalmente, con orari, nomi e firma del formatore.
- Coerenza con i contenuti previsti per la tipologia di corso: ad esempio, non è possibile erogare in videoconferenza i moduli che prevedono prove pratiche o uso di attrezzature, come PLE, gru, DPI di III categoria.