Negli ultimi anni, la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha subito una profonda evoluzione grazie all’introduzione di strumenti digitali e modalità a distanza, come la videoconferenza.

Tuttavia, la possibilità di svolgere corsi online non è illimitata né priva di vincoli. Con il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il legislatore ha definito con maggiore chiarezza quando la videoconferenza può essere utilizzata e quali requisiti deve rispettare per essere considerata valida e conforme alla normativa.

Vediamo cosa prevede il nuovo accordo e come le aziende possono sfruttare correttamente questo strumento, senza rischiare sanzioni o l’invalidazione degli attestati.

La confusione tra formazione a distanza, e-learning e corsi in aula

Uno degli errori più frequenti riguarda la confusione tra formazione in videoconferenza e formazione in e-learning. Molte aziende, nella convinzione di semplificare i processi, si affidano a soluzioni digitali senza distinguere tra le modalità consentite e quelle che richiedono presenza fisica o interazione diretta.

Il rischio è quello di:

  • utilizzare piattaforme non conformi;
  • non rispettare i requisiti tecnici minimi richiesti dalla legge;
  • erogare corsi che non saranno riconosciuti validi in caso di controlli, audit o contenziosi;
  • compromettere la validità della formazione documentata nel DVR.

La normativa 2025: videoconferenza ammessa, ma con regole precise

Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 riconosce ufficialmente la videoconferenza sincrona come modalità valida per erogare molte tipologie di formazione, ma non tutte.

Le condizioni per la validità sono:

  1. Modalità sincrona: il corso deve avvenire in tempo reale, con interazione diretta tra formatore e partecipanti. Sono escluse le registrazioni o i video preconfezionati (che rientrano nella formazione e-learning con altri vincoli).
  2. Tracciabilità e controllo delle presenze: il sistema deve consentire la verifica della presenza attiva del partecipante per l’intera durata del corso.
  3. Verifica dell’apprendimento: deve essere prevista una prova finale, anche a distanza, documentata e conservabile.
  4. Registrazione del registro presenze: anche in videoconferenza è obbligatorio conservare un registro firmato digitalmente, con orari, nomi e firma del formatore.
  5. Coerenza con i contenuti previsti per la tipologia di corso: ad esempio, non è possibile erogare in videoconferenza i moduli che prevedono prove pratiche o uso di attrezzature, come PLE, gru, DPI di III categoria.

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