Nel sistema di prevenzione aziendale, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) riveste un ruolo cruciale. È il ponte tra i lavoratori e il datore di lavoro in materia di salute e sicurezza, e per svolgere al meglio questa funzione deve essere formato in modo completo, aggiornato e coerente con i rischi presenti in azienda.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore a luglio dello stesso anno, introduce alcune novità significative anche per la formazione obbligatoria dell’RLS. Vediamo cosa prevede la normativa aggiornata e come le aziende possono adeguarsi in modo tempestivo.
La funzione dell’RLS e l’importanza della formazione
L’RLS è una figura prevista dal D.Lgs. 81/08 e rappresenta un diritto fondamentale dei lavoratori. In tutte le aziende, sia pubbliche che private, deve essere eletto o designato tra i dipendenti e debitamente formato per:
- rappresentare i colleghi in materia di sicurezza,
- partecipare attivamente alla valutazione dei rischi,
- essere consultato nella stesura del DVR e nei programmi formativi,
- promuovere segnalazioni e suggerimenti per migliorare la prevenzione.
Per svolgere queste funzioni in modo efficace, la formazione dell’RLS deve essere mirata, aggiornata e documentata, non solo in fase iniziale ma anche negli anni successivi.
Il problema della formazione inadeguata o non aggiornata
Non è sufficiente “spuntare la casella” della formazione iniziale RLS, senza preoccuparsi:
- della congruità dei contenuti rispetto al contesto aziendale;
- della frequenza dell’aggiornamento obbligatorio;
- della documentazione e tracciabilità dell’intero percorso formativo.
In caso di ispezione, infortunio o controversia sindacale, una formazione dell’RLS non aggiornata o incoerente può inficiare l’intero sistema di prevenzione aziendale e generare responsabilità dirette per il datore di lavoro.
Le novità introdotte dal nuovo Accordo 2025
Il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 non modifica radicalmente i contenuti minimi della formazione RLS, ma ne rafforza la struttura e la tracciabilità. In particolare:
- Viene confermato l’obbligo formativo iniziale di 32 ore per tutti gli RLS neoeletti.
- È ribadito l’obbligo di aggiornamento annuale, che varia in base alle dimensioni aziendali:
- 4 ore annue per aziende fino a 50 dipendenti;
- 8 ore annue per aziende con oltre 50 dipendenti.
- È richiesto che tutti i percorsi siano tracciabili, con verifica dell’apprendimento e conservazione della documentazione per almeno 10 anni.
- Si specifica che, in caso di modifica del contesto aziendale (nuove lavorazioni, nuovi rischi, riorganizzazioni), è necessario integrare la formazione anche prima della scadenza dell’aggiornamento annuale.
Inoltre, l’Accordo stabilisce che l’RLS deve ricevere formazione coerente con i rischi presenti nel DVR, evitando percorsi standardizzati che non tengano conto della realtà operativa.