Negli ultimi mesi, a seguito dell’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, il tema della formazione sulla sicurezza sul lavoro è tornato al centro dell’attenzione. Ma cosa cercano realmente gli organi di vigilanza durante i controlli? Quali aspetti vengono esaminati con più attenzione nel 2026?

Molte aziende, anche strutturate, commettono l’errore di considerare la formazione un semplice obbligo formale. In realtà, oggi più che mai, serve dimostrare che la formazione è completa, aggiornata, coerente con i rischi e tracciabile.

Il problema della formazione non documentata

Nel corso delle ispezioni effettuate da ATS, INL e altri enti di controllo, emergono con frequenza alcune non conformità ricorrenti, come:

  • attestati non aggiornati o riferiti a corsi svolti oltre i limiti temporali previsti;
  • corsi non coerenti con le mansioni o con i rischi mappati nel DVR;
  • formazione non tracciata (assenza di registro firme, verbali, test);
  • aggiornamenti saltati o posticipati senza giustificazione documentale;
  • assenza di prove pratiche per corsi che le richiedono (es. DPI III categoria, PLE, carrelli elevatori).

Queste irregolarità sono oggi considerate gravi carenze, e possono portare a sanzioni per il datore di lavoro, invalidazione della formazione e, in caso di incidente, responsabilità civili e penali.

Formazione sicurezza nel 2026: tutto ciò che devi sapere

Nel 2026, sulla base del nuovo Accordo, gli organi di vigilanza non si limitano a verificare la presenza dell’attestato, ma approfondiscono diversi aspetti:

1. Coerenza formativa con il DVR: verificano se i corsi svolti dai dipendenti sono coerenti con i rischi effettivi previsti dal Documento di Valutazione dei Rischi. Se nel DVR è indicato rischio chimico o movimentazione manuale, devono esistere percorsi formativi mirati;

2. Tracciabilità completa: chiedono registri presenze, test finali, prove pratiche, firma del docente, verbali e materiali didattici. L’attestato da solo non è sufficiente;

3. Aggiornamento entro i termini: verificano che lavoratori, preposti, dirigenti, addetti antincendio, primo soccorso, RSPP e ASPP abbiano effettuato gli aggiornamenti obbligatori (2, 3 o 5 anni, a seconda dei ruoli).

4. Conformità dei formatori e degli enti: esaminano la qualifica dei docenti e l’accreditamento degli enti che hanno erogato la formazione, specialmente nei casi di videoconferenza o e-learning.

5. Validità delle modalità di erogazione: nel 2026, la videoconferenza è ammessa solo se sincrona, con controllo delle presenze e verifica dell’apprendimento. L’e-learning resta possibile solo per specifici moduli.

Come costruire un sistema formativo a prova di controllo

Per evitare contestazioni e dimostrare la piena conformità, è necessario adottare un modello di gestione strutturato. Questo significa:

  • pianificare la formazione sulla base del DVR aggiornato;
  • assicurarsi che ogni lavoratore riceva un percorso personalizzato e documentato;
  • calendarizzare gli aggiornamenti e monitorare le scadenze;
  • scegliere enti formatori accreditati e docenti qualificati;
  • conservare tutta la documentazione formativa per almeno 10 anni.

Non si tratta solo di evitare sanzioni, ma di tutelare realmente i lavoratori e la responsabilità aziendale.

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