La formazione antincendio è da sempre uno degli aspetti essenziali della sicurezza sul lavoro, ma negli ultimi anni questo ambito ha subito una trasformazione normativa significativa. Con l’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 2 settembre 2021, meglio noto come Decreto GSA (Gestione Sicurezza Antincendio), sono stati introdotti criteri nuovi e più articolati per la formazione degli addetti antincendio, portando con sé impatti concreti per lavoratori, datori di lavoro e responsabili della sicurezza aziendale.
Per molte imprese la formazione antincendio è stata sempre vista come una semplice obbligatorietà normativa da “assolvere”, ma oggi – anche alla luce dei richiami più stringenti del nuovo Accordo Stato‑Regioni 2025 – diventa evidente che la formazione deve essere connessa alla gestione reale del rischio, al livello di esposizione all’incendio e alle condizioni operative dell’azienda.
La svolta normativa: dal vecchio DM alla gestione sicurezza antincendio
Dal 4 ottobre 2022 è entrato in vigore il Decreto GSA, che ha aggiornato profondamente il quadro regolamentare precedente, sostituendo in parte il DM 10 marzo 1998 e introducendo una logica che guarda alla gestione del rischio in esercizio e in emergenza. Questo decreto disciplina in modo più dettagliato non solo l’organizzazione del servizio antincendio, ma anche i criteri di formazione e aggiornamento degli addetti designati.
Un elemento chiave del Decreto GSA è l’obbligo di formare e aggiornare gli addetti antincendio in relazione alle condizioni specifiche dell’attività, con un approccio modulare che tenga conto della presenza di sostanze infiammabili, del numero di occupanti e della probabilità di propagazione di un incendio.
La classificazione del rischio e i nuovi livelli formativi
Una delle novità più importanti riguarda proprio la classificazione del rischio incendio. In passato si faceva riferimento genericamente a rischi “basso, medio e alto”; oggi invece si parla di livelli di rischio più funzionali alla realtà operativa dell’impresa.
Per ciascun livello di rischio viene stabilita una durata formativa minima e una combinazione di moduli teorici e pratici, così da garantire che gli addetti siano preparati non solo sulla carta, ma anche nella gestione operativa di una situazione di emergenza reale.
Per esempio, nelle aziende con presenza di sostanze a basso grado di infiammabilità e basso livello di propagazione di incendio (livello 1), il corso base è strutturato su una durata complessiva di 4 ore, con una parte teorica e una pratica. Quando si passa a contesti di rischio più elevato, come quelli con materiali infiammabili e potenziale di propagazione maggiore, la durata complessiva sale fino a 8 o 16 ore, a seconda della complessità dell’ambiente e della quantità di rischio individuato.
Questa distinzione non è puramente formale: serve a garantire che la preparazione sia proporzionale alle reali esigenze di sicurezza dell’azienda, e che chi viene incaricato di intervenire in caso di incendio sappia farlo in modo efficace e consapevole.
Cosa cambia per i lavoratori e per le imprese
Con il Decreto GSA la formazione degli addetti antincendio non è più un’attività “a fine adempimento”. Oggi è chiaro che:
- la formazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi effettiva, come risultante dal DVR aziendale;
- la parte pratica, soprattutto l’addestramento sull’uso degli estintori portatili, è diventata sempre obbligatoria anche per i livelli di rischio inferiori;
- la frequenza di aggiornamento è quinquennale e prevede sempre una componente pratica;
- la formazione deve essere fornita in occasione dell’assunzione o nel momento in cui si verifica una variazione significativa del rischio o del contesto operativo.
Queste novità comportano un cambio di approccio: la formazione non è più qualcosa da “fare una volta per tutte”. Diventa piuttosto un elemento dinamico del sistema di prevenzione aziendale, che deve essere programmato, gestito e verificato in modo costante nel tempo.
Per aziende che vogliono andare oltre l’adempimento formale e costruire un sistema di prevenzione efficace e sostenibile, è essenziale progettare percorsi formativi antincendio coerenti con la valutazione dei rischi e aggiornati nel tempo.