Nel panorama della salute e sicurezza sul lavoro, uno degli aspetti spesso trascurati dalle aziende è il controllo della validità degli attestati di formazione. Si tratta di un errore frequente, ma potenzialmente grave, perché in caso di ispezione o infortunio, un attestato scaduto, incompleto o non conforme può determinare sanzioni e responsabilità.

Ma chi ha il compito di verificare la regolarità di questi documenti? È sufficiente conservarli in archivio o occorre adottare un sistema di controllo periodico e strutturato?

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, questo tema è tornato al centro dell’attenzione, con regole più chiare ma anche più stringenti. Vediamo cosa prevede la normativa e come gestire correttamente questa responsabilità.

Il problema degli attestati non aggiornati o non conformi

In molte organizzazioni, gli attestati di formazione vengono raccolti e archiviati senza un vero controllo. Spesso si dà per scontato che, una volta ottenuto, l’attestato abbia validità indefinita o che basti “aver fatto il corso” per essere in regola.

In realtà, gli attestati sono validi solo se rispondono a requisiti ben precisi, tra cui:

  • coerenza con i rischi presenti nel DVR aziendale;
  • erogazione da parte di enti formatori qualificati;
  • verifica dell’apprendimento effettuata correttamente;
  • aggiornamento periodico entro i termini previsti per ciascuna figura (lavoratore, preposto, dirigente, RLS, addetto antincendio o primo soccorso).

Chi ha l’obbligo di controllo?

La normativa individua in modo chiaro i soggetti responsabili del controllo e del mantenimento della validità formativa:

1. Datore di lavoro: è il responsabile ultimo della sicurezza e quindi anche della formazione dei lavoratori. Ha l’obbligo di garantire che ciascun dipendente riceva una formazione adeguata, aggiornata e documentata. Deve inoltre assicurarsi che gli attestati siano verificabili, archiviati e conformi ai requisiti normativi;

2. RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione): ha il compito di supportare il datore di lavoro nella pianificazione, organizzazione e controllo della formazione, segnalando eventuali necessità di aggiornamento e garantendo l’allineamento con il DVR;

3. HR Manager o ufficio del personale: spesso gestisce operativamente la formazione, organizza i corsi e conserva i documenti. Deve avere un sistema di scadenziario, per segnalare con anticipo la necessità di aggiornamento degli attestati;

4. Preposti: pur non avendo responsabilità diretta sull’organizzazione formativa, i preposti devono verificare che i lavoratori da loro coordinati siano effettivamente formati. In caso contrario, devono informare il datore di lavoro o l’RSPP.

Cosa controllare in un attestato

Ogni attestato deve essere verificato in merito a:

  • Dati anagrafici corretti del partecipante;
  • Titolo del corso coerente con i rischi e le mansioni;
  • Durata e programma del corso in linea con quanto previsto dalla normativa;
  • Firma del docente e del partecipante;
  • Dati dell’ente formatore, con evidenza della sua qualificazione (accreditamento regionale, iscrizione ad elenco, ecc.);
  • Data di rilascio e validità dell’aggiornamento (2, 3 o 5 anni a seconda dei casi);
  • Prova dell’avvenuta verifica dell’apprendimento, ove richiesta.

Verificare la validità degli attestati di formazione non è una formalità, ma un dovere giuridico e un investimento in sicurezza. Conoscere chi è responsabile e quali controlli effettuare permette di evitare errori, tutelare i lavoratori e proteggere l’impresa da sanzioni e rischi.

Affidati a Macla Consulting per costruire un sistema formativo a prova di controllo. Contattaci per richiedere una consulenza gratuita.