L’utilizzo di scale portatili, trabattelli e ponteggi rientra tra le attività con rischio di caduta dall’alto, una delle principali cause di infortuni gravi e mortali nei luoghi di lavoro. Per questo motivo, la normativa in materia di sicurezza impone obblighi formativi precisi per i lavoratori che operano in quota o che utilizzano attrezzature per lavori temporanei in altezza.
Molte aziende, però, sottovalutano questo aspetto, ritenendo che basti la formazione generale sulla sicurezza. In realtà, la legge richiede percorsi formativi specifici, addestramento pratico e aggiornamenti periodici, con differenze importanti tra scale, trabattelli e ponteggi.
Vediamo nel dettaglio quali corsi sono obbligatori e come essere pienamente conformi.
Il problema: attrezzature comuni, rischi sottovalutati
Scale e trabattelli sono strumenti presenti in quasi tutti i settori: manutenzione, impiantistica, edilizia leggera, logistica, pulizie industriali, magazzini e perfino uffici. Proprio perché sono attrezzature di uso frequente, spesso vengono percepite come strumenti “semplici”, che non richiedono particolare formazione.
In realtà, l’art. 111 e seguenti del D.Lgs. 81/08 stabiliscono che i lavori in quota devono essere eseguiti da lavoratori adeguatamente formati, informati e addestrati. Una caduta anche da pochi metri può comportare conseguenze gravissime, e in caso di infortunio la mancanza di formazione specifica può determinare responsabilità penali per il datore di lavoro.
Utilizzo di scale portatili: quale formazione è richiesta?
Per l’utilizzo delle scale portatili, non è previsto un corso abilitante specifico come per altre attrezzature, ma è comunque obbligatorio garantire:
- Formazione generale e specifica sulla sicurezza, coerente con il livello di rischio aziendale;
- Informazione sui rischi di caduta dall’alto;
- Addestramento pratico sull’uso corretto della scala, sull’ancoraggio e sulle modalità di posizionamento;
- Formazione sui DPI anticaduta, se richiesti dal DVR.
In sostanza, anche se non esiste un “patentino per le scale”, l’azienda deve dimostrare che il lavoratore è stato formato e addestrato in modo specifico, con registrazione dell’attività svolta.
Trabattelli (ponti su ruote): serve un corso specifico?
Il trabattello, o ponte su ruote a torre, è regolamentato dal Titolo IV del D.Lgs. 81/08. Anche in questo caso non è previsto un patentino come per i ponteggi fissi, ma è obbligatoria una formazione adeguata sull’uso, montaggio, trasformazione e smontaggio, oltre a un addestramento pratico.
Il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori:
- conoscano le istruzioni del fabbricante;
- siano in grado di montare e smontare correttamente la struttura;
- comprendano i limiti di carico e le condizioni di stabilità;
- sappiano identificare situazioni di pericolo.
L’addestramento deve essere documentato e coerente con quanto previsto nel DVR aziendale.
Ponteggi fissi: obbligo di corso abilitante
Diverso è il caso dei ponteggi metallici fissi, per i quali è previsto un vero e proprio corso obbligatorio di 28 ore, ai sensi dell’Allegato XXI del D.Lgs. 81/08.
Questo corso è suddiviso in:
- parte teorica normativa;
- parte tecnica;
- modulo pratico di montaggio, smontaggio e trasformazione del ponteggio.
Al termine è prevista una verifica finale e il rilascio di un attestato. L’aggiornamento è obbligatorio ogni 4 anni per una durata minima di 4 ore.
Senza questa formazione specifica, il lavoratore non può essere adibito al montaggio o smontaggio dei ponteggi.
Lavori in quota e DPI di III categoria
Quando si opera in quota con rischio di caduta superiore a 2 metri, può essere necessario l’uso di DPI di terza categoria, come imbracature e sistemi anticaduta. In questo caso è obbligatoria una formazione specifica con addestramento pratico, oltre a aggiornamento periodico.
Anche qui, la documentazione dell’addestramento è fondamentale per dimostrare la conformità normativa.