La gestione della salute e sicurezza sul lavoro comporta numerosi obblighi per il datore di lavoro, soprattutto nelle aziende caratterizzate da strutture organizzative complesse, più reparti o diverse sedi operative. In queste situazioni può diventare necessario attribuire determinate funzioni a soggetti dotati delle competenze e dei poteri necessari per gestirle efficacemente.

È in questo contesto che assume particolare importanza la delega di funzioni in materia di sicurezza, disciplinata principalmente dall’articolo 16 del D.Lgs. 81/2008. Attraverso questo strumento, il datore di lavoro può trasferire specifiche funzioni a un altro soggetto, a condizione che vengano rispettati precisi requisiti.

La delega, tuttavia, non deve essere interpretata come un semplice documento attraverso il quale il datore di lavoro può liberarsi genericamente delle proprie responsabilità. Per essere efficace deve inserirsi all’interno dell’effettiva organizzazione aziendale, attribuendo al delegato competenze, autonomia e poteri coerenti con le funzioni affidate. Inoltre, esistono obblighi che il datore di lavoro non può delegare.

Quali sono i requisiti della delega di funzioni

Il D.Lgs. 81/2008 stabilisce condizioni precise affinché la delega di funzioni sulla sicurezza possa produrre gli effetti previsti dalla normativa.

Innanzitutto, la delega deve risultare da un atto scritto avente data certa. Il documento deve inoltre individuare chiaramente le funzioni trasferite, evitando formulazioni eccessivamente generiche che potrebbero rendere difficile comprendere quali responsabilità siano state effettivamente attribuite al delegato.

Un altro elemento essenziale riguarda le caratteristiche della persona incaricata. Il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate. Non è quindi sufficiente individuare un lavoratore o un responsabile aziendale e attribuirgli formalmente un incarico: è necessario verificare che abbia effettivamente le competenze necessarie per esercitarlo.

La delega deve inoltre attribuire al soggetto tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni trasferite. Se una persona viene resa responsabile di un determinato ambito della sicurezza ma non dispone dell’autorità necessaria per intervenire sull’organizzazione del lavoro, impartire disposizioni o adottare misure correttive, la delega rischia di non essere concretamente efficace.

A questi poteri deve accompagnarsi anche un’adeguata autonomia di spesa. Il delegato deve poter utilizzare le risorse economiche necessarie per svolgere le funzioni attribuitegli, nei limiti coerenti con l’incarico ricevuto.

Infine, la delega deve essere accettata dal delegato per iscritto e deve ricevere adeguata e tempestiva pubblicità all’interno dell’organizzazione.

Quali obblighi non possono essere delegati dal datore di lavoro

Uno degli aspetti fondamentali da conoscere riguarda i limiti della delega. Il Testo Unico sulla sicurezza stabilisce infatti che alcune responsabilità rimangono necessariamente in capo al datore di lavoro.

L’articolo 17 del D.Lgs. 81/2008 individua due obblighi non delegabili: la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

Questo non significa che il datore di lavoro debba svolgere personalmente tutte le attività tecniche necessarie alla valutazione. Può naturalmente avvalersi della collaborazione dell’RSPP, del medico competente, di consulenti e di altri professionisti. La responsabilità dell’adempimento, tuttavia, rimane attribuita al datore di lavoro.

Per tutte le altre funzioni delegabili è invece necessario valutare attentamente il contenuto dell’incarico, evitando di considerare la delega come un trasferimento indistinto dell’intera gestione della sicurezza.

Macla Consulting supporta le imprese nell’analisi dell’organizzazione aziendale, nella definizione di ruoli e responsabilità e nella gestione degli adempimenti previsti dal D.Lgs. 81/2008.

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