Negli ultimi anni, lo smart working è passato da soluzione emergenziale a vera e propria modalità organizzativa stabile, soprattutto nelle PMI. Questa trasformazione ha reso necessario un intervento normativo più chiaro, capace di definire in modo preciso quali obblighi di sicurezza restano in capo al datore di lavoro, anche quando l’attività viene svolta fuori dai locali aziendali.
Con la Legge 11 marzo 2026, n. 34, entrata in vigore il 7 aprile 2026, il legislatore introduce un passaggio fondamentale nel D.Lgs. 81/08, disciplinando esplicitamente la sicurezza nel lavoro agile attraverso l’articolo 11.
Questa novità segna un cambio di approccio importante: lo smart working non è più considerato un’eccezione, ma una condizione ordinaria che deve essere gestita con strumenti adeguati e coerenti con il sistema di prevenzione aziendale.
Il nuovo quadro normativo su smart working e sicurezza sul lavoro
L’intervento più rilevante riguarda l’introduzione del comma 7-bis all’art. 3 del D.Lgs. 81/08, che disciplina le prestazioni svolte in ambienti non direttamente controllati dal datore di lavoro, come abitazioni private, coworking o altri luoghi esterni.
La norma chiarisce un principio fondamentale: anche se il datore di lavoro non ha disponibilità materiale degli spazi, gli obblighi di sicurezza non vengono meno, ma devono essere adempiuti in modo compatibile con la natura del lavoro agile.
In particolare, la legge stabilisce che tali obblighi vengono assolti attraverso la consegna di un’informativa scritta, che rappresenta oggi lo strumento centrale per la gestione della sicurezza nello smart working.
Non si tratta quindi di trasferire il controllo dei luoghi di lavoro, ma di garantire che il lavoratore sia adeguatamente informato sui rischi e sulle modalità corrette di svolgimento della propria attività.
L’informativa: il cuore della sicurezza nel lavoro agile
Uno degli aspetti più rilevanti della nuova normativa è il ruolo attribuito all’informativa. Questa non può più essere considerata un documento generico o standard, ma deve essere costruita in modo specifico e coerente con le reali condizioni di lavoro.
La legge richiede che l’informativa individui chiaramente sia i rischi generali sia quelli specifici legati alla modalità agile. Tra questi rientrano, ad esempio, l’utilizzo prolungato dei videoterminali, le posture scorrette, l’organizzazione dei tempi di lavoro e le caratteristiche dell’ambiente in cui si opera.
Il punto chiave è che il lavoro agile non elimina i rischi, ma li trasforma. L’attenzione si sposta da un controllo diretto dell’ambiente a una gestione più consapevole da parte del lavoratore, supportata da informazioni precise e aggiornate.
Inoltre, l’informativa deve essere consegnata sia al lavoratore sia al RLS e aggiornata almeno una volta all’anno, diventando così un documento dinamico, integrato nel sistema di prevenzione aziendale.
La responsabilità condivisa tra azienda e lavoratore
Un altro elemento centrale introdotto dalla normativa è il rafforzamento del concetto di responsabilità condivisa.
Il lavoratore, anche in smart working, non è un soggetto passivo, ma è tenuto a collaborare attivamente all’attuazione delle misure di prevenzione predisposte dall’azienda.
Questo significa che deve utilizzare correttamente le attrezzature, rispettare le indicazioni ricevute e adottare comportamenti coerenti con le regole di sicurezza, anche in ambienti non aziendali.
Si tratta di un cambio culturale importante: la sicurezza non è più solo un sistema di controllo, ma un processo condiviso, in cui ogni soggetto ha un ruolo attivo.
Le sanzioni: un obbligo da non sottovalutare
La Legge 34/2026 non si limita a introdurre nuovi obblighi, ma rafforza anche il sistema sanzionatorio. In particolare, viene modificato l’art. 55 del D.Lgs. 81/08, includendo espressamente la violazione dell’obbligo informativo sul lavoro agile.
In caso di mancata consegna dell’informativa, il datore di lavoro può essere soggetto a sanzione penale con ammenda fino a 7.014 euro.
Questo dato evidenzia chiaramente come il legislatore consideri l’informativa non un semplice adempimento burocratico, ma un elemento essenziale del sistema di prevenzione.
Come devono adeguarsi oggi le aziende
Alla luce di queste novità, le aziende non possono più gestire lo smart working in modo informale o separato dal sistema di sicurezza. È necessario adottare un approccio strutturato, verificando l’esistenza di un’informativa specifica e la sua coerenza con i rischi reali.
L’informativa deve essere integrata con il DVR, senza duplicazioni ma in modo complementare, e deve essere tracciabile nella sua consegna e nel suo aggiornamento.
Questo passaggio è fondamentale per dimostrare, in caso di controlli, che l’azienda ha adempiuto correttamente ai propri obblighi.