Il nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 ha introdotto importanti novità nella formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Un intervento atteso, che ha come obiettivi principali l’uniformità a livello nazionale, il miglioramento della qualità dei corsi e una più efficace protezione per tutti i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione.
Per le aziende, adeguarsi alle nuove disposizioni non significa solo essere in regola, ma cogliere l’occasione per ripensare la propria strategia formativa, ottimizzare le risorse e rafforzare la cultura della sicurezza. Vediamo nel dettaglio cosa prevede il nuovo accordo e come le imprese possono aggiornare correttamente i propri percorsi formativi.
Le novità introdotte dal Nuovo Accordo Stato-Regioni 2025
Il testo del nuovo accordo Stato-Regioni introduce contenuti minimi aggiornati e nuove durate dei corsi, suddivise in base ai profili di rischio e alle funzioni svolte dai lavoratori. Si pone particolare attenzione alla verifica dell’apprendimento, non più intesa come una formalità ma come parte integrante del percorso formativo.
Un altro cambiamento rilevante è l’estensione delle modalità di erogazione della formazione, che ora può avvenire anche in videoconferenza sincrona o, per alcuni corsi, in modalità e-learning, a patto che vengano garantiti tracciabilità, interazione e controllo della presenza.
È stato inoltre previsto un obbligo di aggiornamento periodico per tutte le figure aziendali, con tempistiche e contenuti specifici per ogni ruolo, a garanzia della validità e dell’efficacia del percorso nel tempo.
Chi deve essere formato e con quali criteri
Tutte le figure aziendali coinvolte nella prevenzione e gestione della sicurezza devono aggiornare la propria formazione secondo i nuovi standard. I lavoratori, in base al rischio aziendale, devono frequentare da 8 a 16 ore di formazione iniziale, con aggiornamento quinquennale di almeno 6 ore. I preposti, invece, necessitano di un percorso di 12 ore da aggiornare ogni 2 anni, mentre i dirigenti sono tenuti a completare 12 ore con aggiornamento ogni 5 anni.
Particolare attenzione è riservata ai datori di lavoro, soprattutto quelli che assumono il ruolo di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione). In questo caso, la formazione prevede moduli specifici che arrivano fino a 36 ore, con aggiornamento quinquennale di 8 ore.
Anche figure tecniche come RSPP, ASPP e Coordinatori per la sicurezza nei cantieri devono seguire percorsi articolati e mantenere la propria formazione attiva nel tempo. Infine, chi utilizza attrezzature particolari (come carrelli elevatori, PLE, gru, escavatori) o opera in ambienti confinati, deve svolgere corsi teorico-pratici, con aggiornamenti obbligatori ogni 5 anni.
Cosa devono fare le aziende per adeguarsi
L’adeguamento al nuovo Accordo richiede una pianificazione precisa. Il primo passo è verificare la formazione pregressa dei lavoratori per capire quali corsi sono ancora validi, quali vanno aggiornati e quali devono essere erogati ex novo secondo i nuovi contenuti.
È essenziale rivedere i piani formativi in base alle durate aggiornate e programmare i corsi per tempo, soprattutto considerando che alcune figure – come i preposti – sono soggette ad aggiornamenti con cadenze più ravvicinate.
Tutte le attività formative devono essere tracciate e documentate con precisione. Gli attestati di partecipazione, i registri delle presenze e le eventuali prove di verifica vanno conservati per almeno 10 anni, a disposizione in caso di controlli da parte degli organi ispettivi.
Ove previsto, è raccomandata la collaborazione con organismi paritetici, che possono contribuire a validare e indirizzare correttamente i percorsi. Un’attenzione particolare va inoltre dedicata alla verifica dell’efficacia formativa sul campo, valutando se quanto appreso viene effettivamente applicato nelle attività quotidiane.